Buongiorno,
come da articolo 6 del Decreto 7 Maggio 2019 (“Modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative”), il diritto alle agevolazioni decade se, entro tre anni dalla data in cui viene effettuato l'investimento, si verificano uno o più delle seguenti condizioni:
- la cessione a titolo oneroso, anche parziale, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
- la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up;
- il recesso o l’esclusione degli investitori
- la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012, da parte della start-up innovativa.
Tuttavia, come anche da lei citato, la norma non considera come causa di decadenza dall’agevolazione:
- la decorrenza dei 5 anni dalla costituzione della società
- il superamento della soglia di 5 milioni di euro del valore della produzione annua;
- l’ammissione alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
- il trasferimento delle partecipazioni a titolo gratuito o mortis causa o in seguito a operazioni straordinarie
- l'acquisizione dei requisiti di PMI innovativa ammissibile
La norma quindi prevede la decadenza dei benefici qualora venga perso uno dei requisiti fondamentali per accedere al regime delle startup innovative (punto D), tranne quelli sopra-citati (punti 1,2,3): conseguentemente lo scioglimento, prevedendo la perdita dei requisiti di startup innovativa, si configura come causa di decadenza delle agevolazioni.