La qualifica di socio lavoratore non permette il riconoscimento di alcuna forma di retribuzione/compenso monetario. In forza dell’art. 2247 c.c., lo scopo del contratto di società è la divisione degli utili (e non la remunerazione per l’attività svolta). Tuttavia, come noto, fintanto che la società startup è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, vige il divieto di distribuzione degli utili.
Premesso ciò, il lettore, dismesso l’abito di socio, alla stregua degli altri stakeholder della Società, potenzialmente può prestare la propria attività lavorativa, ancorché occasionalmente.
Il lavoro occasionale rientra nella categoria del lavoro autonomo di cui all’art. 2222 del Codice Civile e per essere considerato “genuinamente” occasionale, deve essere svolto in modo, appunto, occasionale, senza continuità, ossia deve connotarsi per l’assenza dell’abitualità, della professionalità, continuità e coordinazione.
In assenza delle suddette caratteristiche, il lavoro potrebbe essere presuntivamente considerato, da parte degli Organi di controllo competenti (Inps, Inail, Ispettorato del lavoro, Agenzia dell’entrate, ecc.), in relazione all’effettiva modalità di prestazione, quale lavoro autonomo professionale, ovvero lavoro subordinato. Ognuno con le relative “pesanti” conseguenze.
Ai fini previdenziali, ai sensi dell’art. 44 c. 2 del D.L. 269/03 conv. con Legge 326/03, qualora il compenso per la prestazione occasionale superi € 5.000, occorre effettuare l’iscrizione presso l’Inps alla gestione separata (quindi pagare i relativi contributi, oltre ad altri adempimenti amministrativi).