L'Art. 45 del Codice della Proprietà Industriale (http://www.uibm.gov.it/attachments/codice_aggiornato.pdf) elenca i tipi delle invenzioni brevettabili.
Come si vede, al comma 2 b) viene precisato che i metodi commerciali non sono considerati brevettabili, per lo meno se considerati di per sè. Si ritiene utile suggerire di valutare se il metodo possa essere interpretato anche in altro modo per decidere se farne l'oggetto di una sensata domanda di brevetto per invenzione industriale, dato che i procedimenti non sono considerati modelli di utilità.