Il socio di una Società di capitale può (potenzialmente) prestare la propria attività lavorativa presso la medesima Società.
Occorre tuttavia verificare la percentuale della quota di partecipazione alla Società, poiché se inferiore al 50%, o comunque di un valore che non permetta, in ambito assembleare, un qualsiasi potere decisionale, direttivo, organizzativo, potrebbe far presumere agli Organi ispettivi (Inps, Inail, Ispettorato del lavoro, ecc.) che il tipo di lavoro reso dal socio possessore di tale quota, sia di natura subordinata (con tutte le “nefaste” conseguenze).
Infatti l’Inps, in sede di interpretazione dell’art. 1 comma 208 della legge 662/96 che dispone: qualora i soggetti (…) esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente… (omissis), ha ritenuto, sin dalla relativa entrata in vigore, che per attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale, ossia definibili ai sensi dell’art. 2195 c.c.
Conseguentemente, l’applicazione del criterio della prevalenza è sempre stata esclusa in ordine a quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, ovvero, a quelle di lavoro subordinato, che rientrano sempre nell’obbligo di iscrizione alla gestione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
La qualifica di socio lavoratore (non inquadrato come lavoratore dipendente per i motivi di cui sopra) non permette il riconoscimento di alcuna forma di retribuzione/compenso monetario. In forza dell’art. 2247 c.c., lo scopo del contratto di società è la divisione degli utili (e non la remunerazione per l’attività svolta). Tuttavia, come noto, fintanto che la società startup è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, vige il divieto di distribuzione degli utili.