Il lavoratore subordinato ha, tra gli altri, il c.d. Obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105 del Codice Civile che, testualmente, recita:
“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.”
Inoltre, esiste un principio generale, dettato dall’art. 1375 del codice civile che impone che tutti i contratti (compreso quello del lavoro subordinato) devono essere eseguiti secondo buona fede.
Rispettati i dettami legislativi, compreso eventuali regolamentazioni e/o limitazioni previste dal contratto collettivo di riferimento, nulla osta la sottoscrizione e/o l’acquisto di quote della società a responsabilità limitata (ancorché semplificata).
Restano ferme le eventuali incompatibilità e divieti previsti per determinate tipologie (es. la Pubblica Amministrazione)
Non è chiara l’asserzione “percepisce solo la sua quota di socio” in quanto, come noto, la Legge 221/2012 inibisce alle start-up la distribuzione di dividendi.
L’amministratore può essere retribuito per la sua attività con un compenso. Ai sensi degli artt. 2479, 2479 bis e 2389 del c.c., la decisione di assegnare tale compenso, spetta esclusivamente ai soci della Società.
Non esiste, legislativamente parlando, un limite ovvero una misura stabilita al quantum del compenso. Tuttavia, occorrerà rispettare i principi di cui all’art. 2423 bis c.c., in particolare il principio della prudenza. Inoltre, l’ordinanza n. 25572 depositata il 14/11/2013, della Corte di Cassazione, sezione tributaria, in materia di sindacabilità e deducibilità dei compensi dell’amministratore unico, ha statuito che si configura elusione fiscale nel caso di erogazione di un compenso troppo elevato all’amministratore unico, ed è riconosciuta all’agenzia delle entrate la facoltà di sindacare l’importo del compenso corrisposto dalla società all’amministratore, qualora appaia sproporzionato, a nulla rilevando le deliberazioni sociali.