Buongiorno, in una startup innovativa, a prescindere dalla presenza di un amministratore unico e in ogni momento è possibile conferire il proprio lavoro, attraverso la pratica del work for equity.
Come si può evincere dal nome si tratta di una fattispecie legata allo svolgimento di un determinato lavoro finalizzato al raggiungimento dell’oggetto sociale della startup innovativa.
Il work for equity permette alla start-up innovativa di remunerare una collaborazione esterna con azioni, quote e strumenti finanziari, in luogo (in tutto o in parte) del pagamento della prestazione, consentendo al fornitore di diventare socio oppure titolare di strumenti finanziari partecipativi della società.
Per poter rendere operativo questo strumento è necessario rispettare alcune condizioni:
- possono beneficiare della disposizione in oggetto i consulenti, i professionisti e, in generale, i fornitori di opere e servizi delle startup diversi dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi delle stesse;
- la startup innovativa non deve essere costituita in forma di società a responsabilità limitata semplice (Srls);
- lo statuto della startup deve contenere previsioni che consentano di emettere strumenti finanziari partecipativi a fronte dell’apporto di opere o servizi;
- la prestazione lavorativa deve essere garantita da apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a carico dei soggetti che sono apportatori delle stesse (se l’atto costitutivo lo provede è possibile versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro);
- l’efficacia dell’accordo è sancita formalmente da uno specifico contratto da concludersi con il fornitore di servizi contenente:
- il dettaglio del tipo di opera o servizio da rendere;
- gli eventuali obiettivi di performance da raggiungere;
- le conseguenze nel caso di mancata fornitura dell’opera o servizio.
Inoltre, con l’obiettivo di valorizzare economicamente le prestazioni d’opera o i servizi resi, le start-up innovative e i lavoratori in work for equity possono predisporre una perizia di stima, redatta da parte di un esperto nominato dalle parti.