L’art. 2247 c.c. prevede che con il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica (…)
Pertanto, per ricoprire la veste giuridica di “socio”, è giocoforza aver effettuato un conferimento nella Società. Ai sensi dell’art. 2464 c.c. “possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica”.
Quindi, il conferimento può essere effettuato con il denaro, oppure con dei beni in natura oppure con dei crediti. Inoltre, il conferimento può avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti (…), gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società.
In caso di conferimento d’opera nella s.r.l. (così come ogni altro conferimento diverso dal denaro), è necessaria la relazione giurata di stima ai sensi dell’art. 2465 c.c.
In ogni caso, sia che il socio lavoratore abbia conferito il denaro, oppure l’opera, nella S.r.l. Artigiana, il sol fatto che presti la propria attività, in qualità, appunto, di socio lavoratore, dovrà, in linea di principio, essere iscritto all’INPS gestione artigiani.
Ci possono essere delle eccezioni qualora, pur non pregiudicando il mantenimento dei requisiti della Società a responsabilità limitata artigiana, di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 (legge quadro per l’artigianato) il socio lavoratore abbia già un’altra posizione contributiva obbligatoria derivante da un’altra attività prevalente (esempio dipendente a tempo pieno presso un’altra azienda). In questo caso, ancorché socio lavoratore, non dovrà essere iscritto all’Inps nella gestione artigiana.