Risposta

Il comma 7 dell’art. 28 del D.L. 179/2012, conv. legge 221/2012, prevede testualmente che:

“La retribuzione dei lavoratori assunti da una  società  di  cui all'articolo 25, comma 2, è costituita da una  parte  che  non  può essere inferiore al minimo  tabellare  previsto,  per  il  rispettivo livello diinquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e  da una   parte   variabile,   consistente   in   trattamenti   collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa,  alla  produttività del lavoratore o del  gruppo  di  lavoro,  o  ad  altri  obiettivi  o parametri  di   rendimento   concordati   tra   le   parti,   incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto  di  quote  o  azioni  della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.”

Il successivo comma 8 prevede che:

I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni  sindacali comparativamente più rappresentative  sul  piano  nazionale  possono definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli  decentrati con accordi interconfederali o  di  categoria  o  avvisi  comuni:  a) criteri per la determinazione di minimi tabellarispecifici di cui al comma  7  funzionali  alla  promozione  dell'avvio   delle   start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte  variabile di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento  delle regole di  gestione  del  rapporto  di  lavoro  alle  esigenze  delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo  sviluppo  e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.”

Pertanto, quello che il lettore identifica come “stipendio”, deve essere costituito da una parte c.d. fissa, la quale non deve essere inferiore al minimo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, ovvero dai Contratti c.d. di prossimità, ed (eventualmente) da una parte variabile, verosimilmente individuata con lo strumento del c.d. work for equity, e comunque definita con le OO.SS.

Il Legislatore, con l’appoggio della c.d. “legislazione di sostegno”, di fatto, pretende per tutti i datori di lavoro, ancorché startup, l’applicazione per tutti i lavoratori subordinati dei contratti collettivi (nazionali e di prossimità) stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il datore di lavoro, ancorché startup, non può stabilire, in maniera unilaterale, uno “stipendio” per i propri lavoratori subordinati nella misura del “10% del valore di equity”; semmai, solo dopo aver applicato per la parte c.d. fissa, il contratto collettivo di riferimento, può concordare con l’altra parte (nel rispetto della legge e dello Statuto della medesima Società), la c.d. parte variabile utilizzando determinati parametri e/o conteggi.

Risposta del consulente del lavoro
Wed, 11/20/2024 - 14:28

Sono un ingegnere iscritto all'Ordine degli Ingegneri, senza partita iva individuale, socio unico, amministratore e legale rappresentante di una srl. Sono tenuto al versamento dei contributi sia alla gestione separata sia alla gestione commercianti?

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Risposta del consulente del lavoro
Wed, 10/09/2024 - 13:27

Sono dovuti contributi INPS su utili prelevatati?-Dipendente part time a 32 ore contratto commerciale-Socio e amministratore SRL (compenso gestione separata pari a 12'000 con 3000 di TFM)-Utili prelevati nel 2023 (bilancio 2022) pari a Euro 55'000.

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Risposta del consulente del lavoro
Mon, 07/29/2024 - 16:32

DUE FRATELLI ENTRAMBI DIPENDENTI PUBBLICI IN SANITA' DETENGONO IL 50% CIASCUNO DELLE QUOTE DI SOCIETA' GESTITA DAL FRATELLO COME AMMINISTRATORE UNICO. E' COMPATIBILE L'ESSERE DIPENDENTE PUBBLICO E DETENERE QUOTE PER IL 50% ?

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