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Salve, siamo una startup innovativa che ha bisogno di assumere personale. dovremmo stipulare un contratto basato su uno stipendio pari al 10% del valore di equity senza assegnare la stessa.

Inviato Mercoledì - 9 Febbraio 2022
Risposta

Il comma 7 dell’art. 28 del D.L. 179/2012, conv. legge 221/2012, prevede testualmente che:

“La retribuzione dei lavoratori assunti da una  società  di  cui all'articolo 25, comma 2, è costituita da una  parte  che  non  può essere inferiore al minimo  tabellare  previsto,  per  il  rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e  da una   parte   variabile,   consistente   in   trattamenti   collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa,  alla  produttività del lavoratore o del  gruppo  di  lavoro,  o  ad  altri  obiettivi  o parametri  di   rendimento   concordati   tra   le   parti,   incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto  di  quote  o  azioni  della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.”

Il successivo comma 8 prevede che:

“I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni  sindacali comparativamente più rappresentative  sul  piano  nazionale  possono definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli  decentrati con accordi interconfederali o  di  categoria  o  avvisi  comuni:  a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al comma  7  funzionali  alla  promozione  dell'avvio   delle   start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte  variabile di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento  delle regole di  gestione  del  rapporto  di  lavoro  alle  esigenze  delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo  sviluppo  e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.”

Pertanto, quello che il lettore identifica come “stipendio”, deve essere costituito da una parte c.d. fissa, la quale non deve essere inferiore al minimo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, ovvero dai Contratti c.d. di prossimità, ed (eventualmente) da una parte variabile, verosimilmente individuata con lo strumento del c.d. work for equity, e comunque definita con le OO.SS.

Il Legislatore, con l’appoggio della c.d. “legislazione di sostegno”, di fatto, pretende per tutti i datori di lavoro, ancorché startup, l’applicazione per tutti i lavoratori subordinati dei contratti collettivi (nazionali e di prossimità) stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il datore di lavoro, ancorché startup, non può stabilire, in maniera unilaterale, uno “stipendio” per i propri lavoratori subordinati nella misura del “10% del valore di equity”; semmai, solo dopo aver applicato per la parte c.d. fissa, il contratto collettivo di riferimento, può concordare con l’altra parte (nel rispetto della legge e dello Statuto della medesima Società), la c.d. parte variabile utilizzando determinati parametri e/o conteggi.

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    Inviato Martedì - 19 Luglio 2022
    Risposta

    Buongiorno, il consulente del lavoro rimanda a questo quesito.

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    Inviato Lunedì - 13 Giugno 2022
    Risposta

    Gli amministratori, nonché soci della società a responsabilità limitata, possono svolgere l’attività lavorativa presso la medesima società, in qualità di “soci lavoratori”, senza che per questo vengano inquadrati quali lavoratori subordinati. 

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    Inviato Martedì - 31 Maggio 2022
    Risposta

    La fattispecie prospettata dal lettore prevede che la compagine sociale della costituenda Società startup sia composta da un unico socio. In tal caso, ancorché non esista un divieto legislativo, appare non compatibile la contestuale veste di socio e lavoratore subordinato, mancando il presupposto della subordinazione.

    Per un approfondimento della tematica si rimanda a:

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    Inviato Martedì - 17 Maggio 2022
    Risposta

    Il lettore menziona che i prestatori del lavoro occasionale sono argentini senza specificare se essi siano o meno residenti nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Tuir, ovvero che abbiano svolto la loro prestazione nel territorio italiano. 

    Si formulano pertanto le seguenti ipotesi

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