Risposta
L’articolo 2105 c.c. tratta dell’obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro nei confronti del datore di lavoro, in particolare dell’obbligo, da parte del lavoratore, di astenersi da ogni atto che possa concretizzarsi in affari posti in essere in concorrenza con l’imprenditore datore di lavoro (divieto di concorrenza), ovvero nella divulgazione di notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’imprenditore medesimo (obbligo di riservatezza).
Tale obbligo, quale situazione giuridica passiva, nasce dalla stipula del contratto (di lavoro subordinato) tra le Parti, ossia dal datore di lavoro da una parte e dal prestatore di lavoro dall’altra. Ancorché i rapporti di lavoro subordinato siano sostanzialmente regolamentati da leggi specifiche, il contratto di lavoro è pur sempre un contratto, e come tale rientra nella nozione dell’articolo 1321 e segg. c.c. Questo comporta che gli effetti del contratto medesimo, e pertanto sia le situazioni giuridiche attive (diritti) che quelle passive (obblighi) si producono o alla stipula del medesimo, ovvero dalla data in cui le Parti intendono dare effetto.
Si ritiene pertanto che, nella fattispecie, gli obblighi contemplati dall’articolo 2105 c.c. siano da rispettare dal momento in cui si producono gli effetti del contratto, indipendentemente, quindi, dal mero esercizio dell’attività della società. Ciò, sulla base del presupposto che tale attività, non ancora esercitata, sia correlata a quella svolta dal datore di lavoro.





