L’articolo 2105 c.c. tratta dell’obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro nei confronti del datore di lavoro, in particolare dell’obbligo, da parte del lavoratore, di astenersi da ogni atto che possa concretizzarsi in affari posti in essere in concorrenza con l’imprenditore datore di lavoro (divieto di concorrenza), ovvero nella divulgazione di notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’imprenditore medesimo (obbligo di riservatezza).
Tale obbligo, quale situazione giuridica passiva, nasce dalla stipula del contratto (di lavoro subordinato) tra le Parti, ossia dal datore di lavoro da una parte e dal prestatore di lavoro dall’altra. Ancorché i rapporti di lavoro subordinato siano sostanzialmente regolamentati da leggi specifiche, il contratto di lavoro è pur sempre un contratto, e come tale rientra nella nozione dell’articolo 1321 e segg. c.c. Questo comporta che gli effetti del contratto medesimo, e pertanto sia le situazioni giuridiche attive (diritti) che quelle passive (obblighi) si producono o alla stipula del medesimo, ovvero dalla data in cui le Parti intendono dare effetto.
Si ritiene pertanto che, nella fattispecie, gli obblighi contemplati dall’articolo 2105 c.c. siano da rispettare dal momento in cui si producono gli effetti del contratto, indipendentemente, quindi, dal mero esercizio dell’attività della società. Ciò, sulla base del presupposto che tale attività, non ancora esercitata, sia correlata a quella svolta dal datore di lavoro.
Dipendente c/o azienda, per un bando per startup dovrei istituire società che per 12 mesi sarà in incubazione senza commercializzare alcunchè. In questo periodo devo valutare violazione art. 2105 cc nei confronti dell'azienda di cui sono dipendente?
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In linea di principio, nulla osta alla coesistenza delle fattispecie, tuttavia queste non devono essere in concorrenza tra di loro. Più specificatamente:
- Buongiorno. Il "socio lavoratore" di 2 diverse startup innovative, che svolgono attività commerciale e non producono (né ovviamente distribuirebbero mai) utili - è tenuto a pagare "2 minimali" contributivi gestione commercianti INPS? Grazie.Risposta
Il socio lavoratore verosimilmente risulta già iscritto presso l’Inps alla gestione commercianti.
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Verosimilmente il contratto di lavoro in essere tra il lettore e l’ente pubblico è un contratto di post doc, meglio identificato come “assegno di ricerca”. Tale contratto è una fattispecie tipica del sistema universitario (e non delle società di capitali quale è la startup innovativa).
- Buongiorno, una s.r.l. startup innovativa ed eventualmente società benefit gode di qualche vantaggio legato ai costi per il personale? E, altra domanda, nella considerazione della forza lavoro di 2/3 con laurea magistrale chi viene incluso nel conteggio?Risposta
La Società startup innovativa, nella veste di società a responsabilità limitata, può anche rivestire i “panni” della Società Benefit (ovviamente in presenza dei relativi e rispettivi requisiti).