Risposta
Per essere brevettata una invenzione deve consistere in una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. Non sono considerate invenzioni brevettabili le semplici intuizioni oppure le idee prive di qualsiasi attuazione concreta. Non sono considerate brevettabili, ai sensi dell’art. 45 del CPI, tra le altre anche “i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali”. Il codice della proprietà industriale italiano (art. 45), così come la Convenzione sul brevetto europeo (art. 52), escludono inoltre la brevettabilità del software “in quanto tale“, mentre sono brevettabili le c.d. computer implemented inventions, quando “eseguite o caricate in un computer, sono capaci di apportare, un effetto tecnico ulteriore rispetto alla normale integrazione fisica fra il programma (software) ed il computer (hardware) sul quale sono eseguite“ Ciò significa che se, per essere brevettabile, un software deve produrre un effetto tecnico ulteriore, non sarà possibile brevettare un software gestionale, né un’integrazione di software esistenti. Per approfondimenti è possibile fissare un incontro con L’Helpdesk Proprietà Intellettuale di ART-ER al link https://www.aster.it/helpdesk-proprieta-intellettuale
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