Risposta
Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di escludere altri dall’utilizzo commerciale dell’invenzione. Secondo l’art. 66 del Codice della proprietà industriale i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. In particolare, il brevetto conferisce al titolare, nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione e nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Si ha contraffazione quando un terzo privo di autorizzazione produce, commercializza, importa o esporta prodotti o processi rispetto ai quali è stato concesso un brevetto ad altri. Contro la contraffazione è possibile agire sia in sede civile, prima di tutto in via cautelare per ottenere dal giudice un provvedimento di “descrizione giudiziale”, sia in sede penale.




