Risposta
I requisiti necessari per poter brevettare un'invenzione sono indicati nell'art. 45 del Codice di Proprietà Industriale, per il quale possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni che: sono nuove (il ritrovato, al momento del deposito della domanda di brevetto, non deve essere stato divulgato, cioè reso accessibile al pubblico), implicano un'attività inventiva (per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica) e possono avere un'applicazione industriale, oltre che essere lecite. Non mi sembra sia il suo caso. La tutela del diritto di autore invece si concretizza nel deposito presso la SIAE di opere dell'ingegno (compreso il software) che deve tuttavia avere carattere creativo, inteso come “originalità” dell’opera.





