Risposta

Buongiorno, dalla sua domanda si può presumere che la società a responsabilità limitata in cui intende entrare non ha ancora avuto accesso al regime di startup innovativa e ha bisogno del brevetto per farlo.

Trattandosi quindi di una Srl già costituita che vuole accedere al regime delle startup innovative, nel momento della domanda di accesso al regime devono essere posseduti i sette requisiti, pena il mancato accesso al regime.

Il requisito fondamentale per la risposta alla sua domanda è il settimo: l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale), che può essere soddisfatto nei seguenti modi:

  1. Per azienda titolare di un brevetto si intende l’azienda proprietaria del brevetto stesso. Il brevetto può essere anche venduto, spostando così la titolarità dello stesso;
  2. per azienda depositaria di un brevetto si intende il contratto col quale una parte (depositario) riceve dall'altra (depositante) un brevetto con determinati obblighi, doveri e poteri;
  3. per azienda licenziataria di un brevetto si intende l’azienda che ha il permesso dal proprietario (licenziatario) di utilizzare l’invenzione brevettata per scopi concordati reciprocamente. In questi casi, un contratto di concessione viene generalmente firmato tra le due parti, specificando i termini e l’ambito dell’accordo.

Nel momento quindi in cui la società farà la domanda per l’accesso al regime delle startup innovative dovrà possedere la “Dichiarazione di possesso del requisito relativo ai brevetti” (art.25 comma 2 lett. g) n.3 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179).

Per rispondere efficacemente alla sua domanda quindi: per accedere al regime è necessario allegare, tra i tanti documenti, la di dichiarazione di possesso di cui sopra, che deve ovviamente basarsi su un precedente atto tra lei e la potenziale futura startup innovativa.

Infine non è obbligatorio inserire il valore del brevetto nel capitale sociale, ma si consiglia di rivolgersi a professionisti per queste importanti valutazioni concernenti il capitale sociale, la quota societaria, le immobilizzazioni immateriali e così via.

Risposta del Commercialista
Mer, 08/14/2024 - 17:29

Buonasera, in una società di capitali srl con due soci così composta: socio A quota 51% + amministratore unico; socio B quota 49%; il socio B può essere anche lavoratore subordinato? L'amministratore deve iscriversi alla gestione separata?

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Risposta del Commercialista
Sab, 05/11/2024 - 16:35

Ho una start up innovativa costituita il 07/02/2019, so che allo scadere del 5 anno (pertanto al 07/02/2024? o dopo l'approvazione del bilancio al 31/12/2023) deve essere cancellata dalla sezione speciale delle start up innovative? come devo procedere?

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