Risposta
Premesso che la Costituzione prevede che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge e che sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, non appare appropriata la scelta di un certo “inquadramento” al fine di “pagare meno tasse (…)”
Verosimilmente il lettore con il socio saranno soci lavoratori e contestualmente amministratori della Società startup.
Sulla base di questa presunzione, si precisa che la qualifica di socio lavoratore non permette il riconoscimento di alcuna forma di retribuzione/compenso monetario. In forza dell’art. 2247 c.c., lo scopo del contratto di società è la divisione degli utili (e non la remunerazione per l’attività svolta). Tuttavia, come noto, fintanto che la società startup è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, vige il divieto di distribuzione degli utili.
Invece, l’assemblea dei soci può deliberare l’attribuzione di un compenso agli amministratori per l’attività svolta. In tema del quantum del citato compenso, appare utile richiamare i principi di cui all’art. 2423 bis c.c., in particolare il principio di prudenza.





