Risposta
Buongiorno, è possibile costituire una start-up con socio unico persona giuridica in virtù del D.L. 76/2013 in vigore dal 28.6.2013, a condizione che non venga violato il requisito oggettivo numero 6 (D.L. 179/2012, art. 25 comma 2) che pone divieto a costituire una startup innovativa che sia il risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.





