Possono essere oggetto di brevetto solo le invenzioni che siano nuove, innovative e atte ad avere un'applicazione industriale. L’articolo 45 del Codice della Proprietà Industriale, comma II, elenca tutto ciò che non può essere brevettato perché non rientra nel concetto di invenzione.
Se l'innovazione non ha tutte le caratteristiche appena elencate è possibile tutelare il know-how se possiede le caratteristiche previste dalla legge per la tutela dei segreti aziendali (art. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale).