Buongiorno, ai sensi dell’art. 2469 del Codice Civile, le partecipazioni in una Srl sono liberamente trasferibili, ma bisogna prestare attenzione al fatto che l'atto costitutivo non preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento-prelazione.
Per gradimento-prelazione si intende quella clausola, contenuta nello statuto della s.r.l., che impone che la cessione delle quote debba essere preventivamente consentita dagli altri soci a cui spetta il diritto di prelazione sull'acquisto.
Conseguentemente, dovrà verificare l’atto costitutivo e lo statuto per capire se l’operazione oggetto della sua domanda sia possibile.
Nella situazione da lei esposta per quanto riguarda la valutazione della startup, si deve ricorrere ad una valutazione esterna o, a seconda dei casi, ad una perizia di un valutatore esterno.
In conclusione, si consiglia di ricorrere all’aiuto dei vostri professionisti di riferimento, quali Commercialisti, Avvocati e Notai.