Risposta
Il riferimento è agli art. 64 e 65 del Codice della Proprietà Industriale (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm). Non certo per sfiducia nella valutazione espressa di estraneità dell'Università al settore tecnologico nel quale l'invenzione trova applicazione, ma per evitare di fornire un dato incerto, la risposta richiederebbe un approfondimento. D'altra parte, la ratio della norma non è vincolare tout court l'attività delle persone che operano nella PA, ma assicureare un ritorno all'erogatore della conoscenza che conduce all'invenzione. Nel caso in cui l'estraneità fosse assoluta, proponderei per l'ipotesi di nessun diritto, neanche per opzione da parte dell'università.





