Dal quesito sembra che il materiale acquistato da A sia stato prima offerto a tale azienda da una prima ditta, identificata come produttrice, presso la quale poi l'acquisto è stato perfezionato. Questo acquisto dovrebbe essere accompagnato da un documento datato ufficialmente, la relativa fattura, utile per fini probatori in una eventaule azione legale. Il fatto che un altra ditta dica di aver acquistato un prodotto identico dalla prima ditta e di averlo poi brevettato a propria volta, minacciando di avviare un'azione legale nei confronti di A impone di verificare più attentamente la successione degli eventi. Infatti, se tizio compra un prodotto P da caio, come può poi pensare di avviare una procedura di brevettazione e che tale procedura origini un diritto valido? Il dubbio che la mancanza di novità sia totale è più che lecito.
una ditta produttrice mi hanno offerto un materiale, che ho acquistato e utilizzato ora un'altro dice di averlo acquistato dalla medesima ditta e di averlo brevettato, minaccia di farci un'azione legale comìè possibile????? grazie della risposta anita
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Il prototipo è senza dubbio molto utile in fase di sperimentazione di un’invenzione, ma non è necessario per depositare una domanda di brevetto. La domanda infatti deve contenere una descrizione dell’oggetto, delle sue funzionalità e di come viene realizzato, accompagnata da disegni illustrativi. Il brevetto si ottiene su quello che viene scritto e rivendicato in questa documentazione che costituisce l’unico metro di giudizio da parte dell’esaminatore.
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Il Codice della proprietà industriale stabilisce che il datore di lavoro “ha il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione”.
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La domanda può non essere accolta per questioni formali o riguardanti la descrizione. Il richiedente può integrare o modificare la documentazione, entro un termine prestabilito. Se le integrazioni non sono ritenute sufficienti, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi comunica il rigetto della domanda all'interessato, il quale ha 30 giorni di tempo dalla data della comunicazione per fare ricorso alla Commissione Ricorsi, formulando per iscritto le proprie osservazioni. L'efficacia di un brevetto (solo nel caso sia stato concesso) decorre dalla data del primo deposito.
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In questi casi non dovrebbero sorgere preoccupazioni in merito alla riservatezza, anche ne caso del Consulente brevettuale iscritto al relativo Ordine, il quale p tenuto a osservare comportamenti eticamente corretti nei confronti dei clienti, in primis a conservare la confidenzialità delle informazioni che riceve. In tutti gli altri casi si consiglia di redigere e fare firmare ai terzi un Accordo di riservatezza.