Risposta
L’idea di effettuare un certo servizio su internet attraverso una piattaforma web nel senso di spazio web, un sito pensato e strutturato per gestire attività on-line via Internet non ha una forma di protezione specifica, in quanto si tratta principalmente di un'idea commerciale, non brevettabile secondo il Codice della proprietà industriale. L’autore di un sito internet gode della tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore su ogni singola parte che compone il sito. La tutela non copre l’idea di avere realizzato un certo sito con un certo contenuto, ma il modo concreto in cui lo si è realizzato. Così l'imitazione servile di una pagina web da parte di un terzo potrebbe configurare un’ipotesi di concorrenza sleale secindo le norme contenute nel codice civile. Inoltre mentre, se ricorrono i presupposti di legge, il sito può essere tutelato nel suo complesso anche come struttura. La tutela può essere ottenuta se le modalità di accesso, il tipo di informazioni e i modi di consultazione sono originali e frutto di un’attività intellettuale di tipo creativo. L'idea che si concretizzi in un software rende possibile registrare il software (come ogni altra opera dell'ingegno) nel pubblico registro italiano gestito dalla SIAE (sezione speciale software).





