Risposta
Posto che non si sia ancora depositata una domanda di brevetto la risposta dipende in buona sostanza dalla sussitenza dei requisiti previsti per la brevettabilità di un'invenzione, così come indicati nell'art. 45 del Codice di Proprietà Industriale, per il quale possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni che: sono nuove (il ritrovato, al momento del deposito della domanda di brevetto, non deve essere stato divulgato, cioè reso accessibile al pubblico), implicano un'attività inventiva (per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica) e possono avere un'applicazione industriale, oltre che essere lecite. Secondo l’art. 49 dello stesso Codice, un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Un’invenzione non può pertanto essere un semplice processo intellettuale, ma deve essere producibile, utile e in grado di generare effetti pratici. Per essere brevettabile, deve poter essere oggetto di utilizzazione industriale, ove il termine “industriale” è qui inteso nel suo più ampio significato, come un qualcosa di distinto dall’attività puramente estetica o speculativa. L’uso diventa un requisito indispensabile per il brevetto biotecnologico: non è infatti possibile brevettare alcun tipo di materiale biologico se non legato a una specifica applicazione.




