Risposta
I requisiti necessari per poter brevettare un'invenzione sono indicati nell'art. 45 del Codice di Proprietà Industriale, per il quale possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni che: sono nuove (il ritrovato, al momento del deposito della domanda di brevetto, non deve essere stato divulgato, cioè reso accessibile al pubblico), implicano un'attività inventiva (per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica) e possono avere un'applicazione industriale, oltre che essere lecite. Non è possibile far visionare un prototipo all'ufficio brevetti, quello che invece deve fare è di presentare una domanda di brevetto che dovrà contenere la descrizione chiara e completa dell’invenzione; il progetto deve quindi essere chiaro e accompagnato dalla descrizione delle caratteristiche tecniche dell’invenzione stessa. La procedura di brevettazione prevede che si debba sempre allegare alla domanda di brevetto una relazione, per facilitarne la comprensione da parte degli esaminatori che verranno incaricati di verificare la sussistenza dei requisiti. E' possibile, inoltre, allegare delle tavole illustrative, se queste siano necessarie per la comprensione del concetto inventivo per il quale si chiederà il brevetto. Per la redazione della domanda di brevetto si consiglia di rivolgersi a un consulente in Proprietà Industriale abilitato possibilmente esperto nel settore/ambito in cui si colloca la sua invenzione, al quale è possibile affidare anche le ricerche di anteriorità per verificare che l'invenzione non sia già stata prevettata.





