Risposta
Se e a quali condizioni un metodo commerciale rientri nel concetto di invenzione e sia suscettibile di protezione brevettuale è una questione molto controversa. Tutto dipende dalla concreta realizzazione dell'idea. Le idee ed i sistemi di vendita infatti non sono proteggibili di per sé a meno che non si concretizzino in una soluzione tecnica o in un prodotto innovativo che, come tale, può essere brevettato. Negli Stati Uniti si sta tentando di brevettare anche i metodi di vendita, sebbene non sempre con successo cercando di legarli al fatto che vengono realizzati attraverso internet o altre apparecchiature, per cui la presenza di un oggetto materiale servirebbe per giustificare il brevetto. Al momento è possibile depositare una descrizione dettagliata del progetto commerciale alla SIAE come opera inedita in modo da poter vantare la paternità dell’idea e reclamare il proprio diritto d'autore o anche attribuire un nome al progetto e registrarlo come marchio, anche se così facendo si tutela esclusivamente il nome del progetto e non il suo contenuto (cioè la metodologia adottata e gli strumenti organizzativi che lo caratterizzano).




