Risposta
Le app possono essere tutelate attraverso la stessa protezione prevista dalla legge sul diritto d’autore per il software. Le app sono infatti sostanzialmente dei programmi che svolgono diverse funzioni sul dispositivo mobile sul quale sono installate. La legge n. 633/1941 sul diritto d’autore tutela il software a sua volta assimilandolo alle opere letterarie cioè alle creazioni intellettuali. Come per le opere dell’ingegno, anche i diritti su un’app si acquistano al momento della sua creazione; l’autore acquista i diritti sull’opera nel momento in cui viene ideata per tutta la vita e sino a 70 anni dopo la sua morte. I diritti si distinguono in morali e patrimoniali. Il primo consiste del diritto a essere riconosciuto come autore , il secondo consiste nei diritti di utilizzazione economica dell’app (pubblicarla, diffonderla e commercializzarla). Per poter sfruttare economicamente un’app si consiglia di effettuare il deposito presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore presso la SIAE. Per ulteriori informazioni e modalità operative si veda il seguente link




