Risposta
Le domande di brevetto per invenzioni depositate in data successiva a quella in cui erano state presentate al pubblico sono nulle in base all'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm) per mancanza di novità, facendo ormai parte dell'arte nota agli esperti del ramo. Si parla in questo caso di pre-divulgazione. Per cui anche nel caso in cui il brevetto venisse concesso, il brevetto è a rischio di annullamento.Quanto fortemente dipende dal grado di probabilità di provare l'effettiva mancanza di novità in modo inoppugnabile.




