Risposta
Nel nostro ordinamento non esiste una vera e propria tutela sulle “idee” che non si concretizzano in una soluzione tecnica. Se la sua idea rientra nella categoria delle invenzioni e cioè costituisce una soluzione nuova ed innovativa in risposta ad un problema tecnico che possiede i requisiti della la NOVITA' del trovato, che non deve essere già compreso nello stato della tecnica, cioè in tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo; dell'ATTIVITA' INVENTIVA, riscontrabile quando il trovato non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica ad una persona esperta del ramo; dell'INDUSTRIALITA', intesa come possibilità di essere fabbricato o utilizzato nell'industria, della LICEITA', ossia la non contrarietà del trovato all'ordine pubblico o al buon costume. In Italia (e in Europa) non si possono brevettare le scoperte, le teorie e i metodi matematici, i piani, i metodi per attività intellettuali, commerciali e per gioco, il software (in quanto tale), la presentazione di informazioni, le invenzioni contro l’ordine pubblico, le razze animali e vegetali, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale. Per capire se la sua idea può essere brevettata le consiglio di rivolgersi a un professionista iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, possibilmente esperto nel settore/ambito in cui si colloca la sua invenzione




