Risposta
Secondo l’art. 45 del Codice della proprietà industriale possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. Inoltre non sono considerate come invenzioni in particolare i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, oltre che le presentazioni di informazioni considerati in quanto tali. Per tutelare il proprio metodo di coaching che sia innovativo e originale è possibileregistraee un marchio, avendo ben presente che esso non tutela l'innovazione in sé, quanto la propria identità commerciale e serve per distinguere i propri prodotti/servizi da quelli della concorrenza.




