Risposta
L’art. 45 del Codice della Proprietà Industriale definisce quale oggetto del brevetto “le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”. Quindi per poter ottenere la protezione brevettuale, un’invenzione deve essere nuova (requisito della novità). Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato dell’arte esistente al momento del deposito della domanda di brevetto. Lo stato dell’arte è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in qualunque parte del mondo, prima del deposito della relativa domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. L'espressione "accessibile al pubblico" sta a significare la mera possibilità di una qualsiasi persona, in grado di capire l'invenzione, di prenderne conoscenza, o la semplice divulgazione anche a una sola persona in grado di comprenderla. Fa eccezione il caso di una informazione venuta o data in conoscenza a persone legate da vincolo di riservatezza, purchè tale vincolo sia stato rispettato. Nel suo caso sarebbe opportuno verificare se l'incarico prevedeva anche una clausola sulla riservatezza.




