Risposta
Nel nostro ordinamento non esiste una vera e propria tutela sulle “idee” che non si concretizzano in una soluzione tecnica. I requisiti necessari per poter brevettare una nuova idea sono elencati nell'art. 45 CPI, per il quale possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni che siano nuove, che implichino un'attività inventiva e possano avere un'applicazione industriale. Sono comunque esclusi dalla brevettazione i metodi per attività commerciali, se intesi di per sè. Nel suo caso le consigliamo di rivolgersi a un un professionista iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, possibilmente esperto nel settore/ambito in cui si colloca la sua invenzione per verificare se nel caso concreto esisono i presupposti per brevettare.





