Risposta
In Italia, secondo l'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale, “i metodi commerciali" non sono considerati come “invenzioni” e pertanto non possono essere brevettati, mentre negli Stati Uniti i cd. business methods sono brevettabili, anche se non comportano una innovazione tecnica. Secondo la Convenzione sul Brevetto Europeo (art. 52(1) i metodi commerciali non possono essere brevettati, in quanto tali. sotto questo profilo la tutela dei business methods si avvicina a quella riconosciuta al software: la brevettabilità è possibile solo in presenza di un contributo “tecnico”, in raltà non facile da dimostrare. Esclusa la brevettabilità, i metodi commerciali possono essere tutelati solo tramite il diritto d’autore. Anche la registrazione del marchio può costituire un mezzo di tutela (anche se del tutto diverso dal brevetto)




