In Italia, secondo l'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale, “i metodi commerciali" non sono considerati come “invenzioni” e pertanto non possono essere brevettati, mentre negli Stati Uniti i cd. business methods sono brevettabili, anche se non comportano una innovazione tecnica. Secondo la Convenzione sul Brevetto Europeo (art. 52(1) i metodi commerciali non possono essere brevettati, in quanto tali. sotto questo profilo la tutela dei business methods si avvicina a quella riconosciuta al software: la brevettabilità è possibile solo in presenza di un contributo “tecnico”, in raltà non facile da dimostrare. Esclusa la brevettabilità, i metodi commerciali possono essere tutelati solo tramite il diritto d’autore. Anche la registrazione del marchio può costituire un mezzo di tutela (anche se del tutto diverso dal brevetto)
Sono uno studente di 18 anniGià da tempo ho in mente un nuovo metodo di spedizione per i pacchi di media e piccola dimensione che possa prendere il posto dei corrieri Volevo chiedere se fosse possibile brevettare e tutelare tale idea
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Se si rivolge al un consulente in proprietà industriale iscritto all' Albo https://www.ordine-brevetti.it/it/elenco-iscritti il consulente sarà tenuto ad oseervare il codice etico che prevede anche un obbligo alla riservatezza. Questo vale in genere per tutti i professionisti iscritti ad un albo. Negli altri casi lo strumento che si può utilizzare è un accordo di riservatezza.
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Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
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Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/