Per prima cosa occorre capire se il fatto che l'oggetto dell'invenzione sia on - line rappresenti una divulgazione dell'invenzione o meno. In caso affermativo se l'invenzione è stata divulgata non la si può più brevettare. d'altra parte, non si dimentichi che non è sempre possibile brevettare i business method, proprio perchè la relativa brevettazione è un'eccezione (possibile in base al caso in questione) rispetto alla regola che li esclude dalla brevettazione.
Diverso è il caso del logo, ovvero un marchio figurativo, che può essere tutelato anche dopo la divulgazione a patto che la richiesta di registrazione sia eseguita da chi ne ha il diritto, che quindi sarà chi lo ha pensatoe divulgato originariamente. isi veda la replica alla domanda del 21.01.2013