In Italia il software (“programma per elaboratore”) è considerato prima di tutto opera dell'ingegno a carattere creativo ed è soggetto alla normativa sul diritto d’autore. Anche se la tutela nasce con l’opera stessa ed è subito rivendicabile, è consigliabile depositare il software presso l’apposito Pubblico Registro per il Software, dove possono essere depositati i programmi per computer inediti ed essere registrati i software pubblicati dotati di carattere di originalità rispetto ai programmi preesistenti e di creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno. La registrazione certifica l’esistenza del software e della sua pubblicazione ed indica con certezza gli autori del software sino a prova contraria. https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/i-registri/pubblico-registro-software. Il diritto d’autore non protegge l’idea ma soltanto la sua espressione. Quindi, ad essere protetti sono il codice sorgente ed il codice oggetto ma non la loro funzione. Il brevetto, invece, protegge la funzionalità del software, quindi il modo in cui funziona e il risultato a cui porta, a prescindere dalla forma del codice. Il codice della proprietà industriale italiano (art. 45), così come la Convenzione sul brevetto europeo (art. 52), escludono la brevettabilità del software “in quanto tale“ ma sono brevettabili Sono brevettabili le c.d. computer implemented inventions, quando “eseguite o caricate in un computer, sono capaci di apportare, un effetto tecnico ulteriore rispetto alla normale integrazione fisica fra il programma (software) ed il computer (hardware) sul quale sono eseguite“
Salve insieme ad alcuni colleghi, stiamo sviluppando un software per rendere comprensibile la voce di persone che si trovano all'interno di camere iperbariche o che utilizzano caschi da immersione pressurizzati con Heliox. Quest'idea è brevettabile?
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- E possibile registrare una società, costituita nel 2022, come start up innovativa in quanto ha acquisito nel 2022 dal suo autore un software che opera on line, registrando il software alla SIAE? Oppure bisogna registrare il brevetto?Risposta
Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
- Buona sera sono un medico ospedaliero da poco in pensione. Durante gli anni di lavoro in corsia ho potuto rilevare fasi di criticità e rischio di errore durante la preparazione delle flebo a cura degli infermieri . Vorrei proporre due idee a riguardo .Risposta
Le idee in quanto tali non possono essere tutelate. E' possibile in astratto brevettare anche in assenza di un prototipo funzionante. E' invece sempre necessario che l'idea si sia "concretizzata" in modo da poter soddisfare i requisti richiesti per la brevettazione (novità, attività inventiva, industrialità). In particolare la domanda di brevetto prevede la cd. descrizione dell'invenzione.
- Salve siamo un'associazione di promozione sociale e tra le nostre attività ci occupiamo anche di contrasto alla violenza di genere. Abbiamo sviluppato un progetto /protocollo (se così si puo' definire) innovativo. come potrei registrarlo?Risposta
Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/
- Buongiorno. Siamo una srl costituita nell'ottobre del 2020. Avendo acquisito un brevetto (tecnologia per App e per televisione) siamo ancora in tempo (modificando opportunamente l'oggetto sociale) per chiedere l'iscrizione come Startup innovativa?Risposta
Buongiorno,
La vostra società, costituita nell'ottobre 2020, può ancora richiedere l'iscrizione come startup innovativa, poiché rientra nel limite dei 60 mesi (5 anni) dalla costituzione, come previsto dalla normativa vigente.
Tuttavia è necessario prestare attenzione a tutti i requisiti per diventare startup innovativa: