Buongiorno, ai sensi del Decreto 7 maggio 2019, per accedere ai vantaggi fiscali è necessario effettuare un investimento diretto o indiretto (per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative).
Preliminarmente si ritiene opportuno verificare che il trasferimento delle quote, non alteri il mantenimento dei sette requisiti di accesso al regime di startup innovativa.
Per quanto riguarda invece la sua specifica domanda, per il trasferimento di quote in startup innovativa si segue la stessa normativa attinente alle società a responsabilità limitata e con il medesimo iter; conseguentemente la fattispecie “sostitutiva” delle quote ad oggetto, non comporta per l’acquirente la decadenza dal diritto alle detrazioni (per chi cede invece la causa di decadenza è presente).
Infine per quanto riguarda l’ammontare, la normativa ci dice che la certificazione a carico del legale rappresentante della startup e che darà diritto alle detrazioni, si baserà sull’importo dell’investimento corrispondente all’ammontare effettivamente versato e non sulla parte di conferimento ancora da versare.