Risposta
Secondo l’art. 46 del Codice della proprietà industriale un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito: 1) da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo; 2) dal contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, così come sono state depositate, che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico. Questo non esclude la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione. A questo si aggiunge la necessità che sia presente anche il requisito dell’attività inventiva. Un’invenzione implica attività inventiva quando, per una persona esperta del ramo, essa non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica. In caso contrario è possibile prendere in considerazione la possibilità di depositare una domanda per brevetto per modello di utilità. https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-per-modello-di-utilita




