Risposta

L'art. 25 del decreto definisce la start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le sapa, sia le società cooperative.

Risposta del Commercialista
Mer, 08/14/2024 - 17:29

Buonasera, in una società di capitali srl con due soci così composta: socio A quota 51% + amministratore unico; socio B quota 49%; il socio B può essere anche lavoratore subordinato? L'amministratore deve iscriversi alla gestione separata?

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Risposta del Commercialista
Sab, 05/11/2024 - 16:35

Ho una start up innovativa costituita il 07/02/2019, so che allo scadere del 5 anno (pertanto al 07/02/2024? o dopo l'approvazione del bilancio al 31/12/2023) deve essere cancellata dalla sezione speciale delle start up innovative? come devo procedere?

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