Risposta

Per essere qualificati come start-up innovativa, oltre a possedere tutti i requisiti obbligatori la società deve possedere almeno uno tra tre requisiti “alternativi” tra cui appunto l’impiego di personale altamente qualificato.

Il requisito citato è rispettato se 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laura magistrale, ai sensi dell’art. 3 del regolamento di cui al D.M. n. 270/20104. Nel caso prospettato se il socio lavoratore viene assunto e non ci sono altri dipendenti assunti nella società il requisito s’intende rispettato.

In linea generale, qualsiasi lavoratore percepiente un reddito di lavoro dipendente, ovvero a questo assimilato, può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della percentuale di forza lavoro altamente qualificata (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014).

Risposta del Commercialista
Mer, 08/14/2024 - 17:29

Buonasera, in una società di capitali srl con due soci così composta: socio A quota 51% + amministratore unico; socio B quota 49%; il socio B può essere anche lavoratore subordinato? L'amministratore deve iscriversi alla gestione separata?

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Risposta del Commercialista
Sab, 05/11/2024 - 16:35

Ho una start up innovativa costituita il 07/02/2019, so che allo scadere del 5 anno (pertanto al 07/02/2024? o dopo l'approvazione del bilancio al 31/12/2023) deve essere cancellata dalla sezione speciale delle start up innovative? come devo procedere?

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