Il lavoro occasionale rientra nella categoria del lavoro autonomo di cui all’art. 2222 del Codice Civile e per essere considerato “genuinamente” occasionale, deve essere svolto in modo, appunto, occasionale, senza continuità, ossia deve connotarsi per l’assenza dell’abitualità, della professionalità, continuità e coordinazione.
In assenza delle suddette caratteristiche, il lavoro potrebbe essere presuntivamente considerato, da parte degli Organi di controllo competenti (Inps, Inail, Ispettorato del lavoro, Agenzia dell’entrate, ecc.), in relazione all’effettiva modalità di prestazione, quale lavoro autonomo professionale, ovvero lavoro subordinato. Ciò comporterebbe delle ripercussioni molto pesanti in capo all’azienda.
Il lettore, infatti, teme (a ragione) che a tali prestazioni, in caso di controlli e/o contestazioni, non venga riconosciuto il requisito essenziale dell’occasionalità stante la loro continuità.
La Società startup, al fine di gestire legittimamente tali rapporti, deve, in primis, inquadrarli per la loro effettiva natura (lavoro subordinato ovvero lavoro autonomo professionale, tralasciando il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, fattispecie quest’ultima assai spinosa), quindi, eventualmente usufruire della normativa di favore prevista per le Società Startup innovative in tema di remunerazione delle prestazioni eseguite dai propri stakeholder.
Infatti, l’art. 27 del D.L. 179/2012 (conv. Legge 221/2012 e succ.mod.) prevede che i lavoratori subordinati possono essere retribuiti con una parte fissa (tariffa sindacale) e una parte variabile, (questa normalmente collegata alla produttività ovvero al raggiungimento di determinati risultati societari), consistente nell’attribuzione di strumenti finanziari partecipativi, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi.
L’assegnazione degli strumenti finanziari partecipativi può essere effettuata anche a favore dei lavoratori autonomi professionali della Società startup innovativa, a fronte del loro apporto di opere e servizi. Tale assegnazione non concorre alla formazione del loro reddito complessivo.
Va da sé che le suddette agevolazioni vengono riconosciute nel rispetto della normativa e delle condizioni poste.