I soci di una startup possono, potenzialmente, essere contestualmente anche lavoratori subordinati presso la medesima società. La durata della prestazione, ossia il part time ovvero il tempo pieno, è irrilevante per la qualificazione del lavoro subordinato, in quanto sono altri i requisiti che tale rapporto deve possedere.
In particolare, l’elemento fondamentale è la subordinazione, ossia l’assoggettamento del lavoratore (che contestualmente è anche socio) al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tra i poteri dei soci c’è anche quello di nomina degli amministratori. L’art. 2479bis c.c. prevede (…) Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea (…) è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta (…). Si sottolinea che è l’organo amministrativo, nominato dai soci, ad esercitare il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Società) nei confronti dei lavoratori subordinati (che potrebbero essere i medesimi soci che l’hanno nominato)
Pertanto, il socio candidato al rapporto di lavoro subordinato, ancorché part-time, dovrebbe possedere una quota di partecipazione della Società, potenziale datore di lavoro, quanto meno inferiore al 50% del capitale sociale, in modo tale che egli NON abbia i poteri per far sì che l’assemblea (che nomina gli amministratori) sia regolarmente costituita, e deliberare possedendo la maggioranza assoluta.
Infatti, se il socio avesse poteri tali da incidere sulla nomina e revoca degli amministratori, di fatto, potrebbe interferire con il pieno e libero svolgimento della volontà del medesimo organo amministrativo.
Per quanto riguarda i c.d. minimi tabellari, una volta individuato il CCNL di riferimento, tenuto conto dell’attività svolta dalla Società startup, è possibile consultare il seguente sito del C.N.E.L.