Buongiorno, al regime di Startup Innovativa possono accedere le società di capitali (o costituite anche in forma cooperativa), tra cui le Società a Responsabilità, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato, e che possiedono i sette requisiti:
- sono costituite da meno di 5 anni (sempre non prima del 18/12/2012);
- hanno sede principale in Italia (o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia);
- non distribuiscono o non hanno distribuito utili;
- hanno un valore annuo della produzione inferiore ai 5 milioni di euro;
- hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”;
- non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- possiedono almeno uno dei tre seguenti requisiti:
- una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo
- la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale
- l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale)
Per rispondere concretamente alla sua domanda, è possibile accedere al regime speciale delle Startup Innovative con la configurazione da voi proposta a condizione che vengano rispettati tutti e sette i requisiti, e in particolare a condizione che non venga violato il divieto (requisito numero 6) della costituzione derivante da cessione di azienda o scissione/fusione da altra società.