L’art. 1, comma 10 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha previsto, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (ovvero per le trasformazioni a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato), effettuate dal 1 gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2021 (per le assunzioni eseguite nel 2022 occorre attendere l’autorizzazione della Commissione europea), un esonero contributivo.
Tale esonero è riconosciuto:
- nella misura del 100%;
- per un periodo massimo di 36 mesi (48 per le regioni svantaggiate);
- nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui;
- con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata NON abbiano compiuto il 36° anno di età;
- tali soggetti NON devono essere stati occupati a tempo indeterminato, con il medesimo o con altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa.
Inoltre, ai fini del riconoscimento del suddetto esonero, resta fermo il rispetto dei principi generali fissati dalla legge del 28 giugno 2012 n. 92 e succ. modif. e/o integr., in tema di riconoscimento di tutti gli incentivi.
Pertanto, nel rispetto di quanto sopra, la Società srl startup può godere dei benefici stabiliti dalla legge, a seguito dell’assunzione dei due soci.