Il contratto di post doc, anche identificato come “assegno di ricerca”, è un contratto di lavoro che viene conferito dalle università ai soggetti laureati che operano nel campo della ricerca scientifica.
La legge che regolamenta tale fattispecie è la n. 240 del 30/12/2010, e spetta alle Università disciplinare le modalità di conferimento di tali contratti con apposito regolamento; la selezione avviene attraverso bandi emanati dalle medesime università che individuano l’ambito di ricerca e il profilo specifico.
E’ il regolamento che di norma disciplina le compatibilità e le incompatibilità con le diverse fattispecie lavorative. In linea di principio l’assegno di ricerca è incompatibile con ogni altro impegno di lavoro, tuttavia ciò non è impossibile. Per far sì che le due casistiche possano coesistere, occorre che l’attività svolta dalla società startup sia compatibile con l’attività di ricerca e che tra le due non ci sia conflitto di interessi. In ogni caso, occorre l’autorizzazione PREVENTIVA della struttura amministrativa presso la quale è in corso l’assegno di ricerca.
A tal proposito si potrebbe “coinvolgere”, al fine di una efficace collaborazione, tramite la stipula di una convenzione, la stessa struttura universitaria, meglio, il suo incubatore universitario, e la costituenda società startup, anche in relazione al fatto che, come noto, la citata società è innovativa quando rispetta almeno uno dei tre requisiti soggettivi:
1. sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
3. (…)