Il lettore menziona che i prestatori del lavoro occasionale sono argentini senza specificare se essi siano o meno residenti nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Tuir, ovvero che abbiano svolto la loro prestazione nel territorio italiano.
Si formulano pertanto le seguenti ipotesi
Ipotesi A – Prestatore non residente in Italia la cui prestazione, invece, è svolta in Italia
In tal caso, l’art. 3, 23 del Tuir e l’art. 25 del Dpr 600/73, prevedono che tali compensi siano soggetti alla trattenuta di una ritenuta a titolo di imposta definitiva sul reddito nella misura del 30% (salvo quanto stabilito dalla eventuale Convenzione Internazionale)
La ritenuta deve essere versata entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso tramite il mod. F24 codice tributo 1040. Inoltre, occorre certificare tale ritenuta tramite il modello di Certificazione Unica e i modello 770
Ipotesi B - Prestatore non residente in Italia la cui prestazione è svolta interamente all’estero
In questo caso, non essendo previsto il requisito della territorialità di cui al citato art. 23 del Tuir, il compenso erogato non è soggetto ad alcuna ritenuta.
Ipotesi C – Prestatore residente. Irrilevanza del luogo della prestazione (ai fini della normativa italiana)
Il compenso è soggetto alla ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20% (art. 25 DPR 600/1973)
La ritenuta deve essere versata entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso tramite il mod. F24 codice tributo 1040. Inoltre, occorre certificare tale ritenuta tramite il modello di Certificazione Unica e i modello 770.
Si ritiene utile ricordare che in base al 2° comma dell’art. 44 del D.L. 269/2003, conv. Legge 326/2003, qualora il compenso annuo derivante dalla prestazione occasionale sia superiore ai 5.000 euro, occorre versare i contributi Inps alla gestione separata. Inoltre, occorre presentare telematicamente all’Inps la denuncia Uniemens entro la fine del mese successivo a quello di competenza.
Inoltre, l’art. 13 del D.L. 146/2021 conv. dalla Legge 251/2021, ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva delle citate prestazioni occasionali, all’Ispettorato del lavoro (con esclusione delle prestazioni di natura intellettuale)
Per quanto riguarda, invece, le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, oltre a rimandare alla trattazione della tematica al seguente indirizzo web:
in linea di principio si conferma che i compensi riferiti a tali prestazioni sono soggette alla contribuzione Inps – gestione separata (salvo che i prestatori non siano residenti e la prestazione non sia svolta in Italia). Le aliquote da applicare sono diversificate secondo le diverse fattispecie. Inoltre, occorre presentare telematicamente all’Inps la denuncia Uniemens entro la fine del mese successivo a quello di competenza.