E’ considerata “commerciale” (e quindi potenzialmente “iscrivibile” alla gestione commercianti Inps) un’attività che viene esercitata dai soggetti che, in base al comma 203 dell’art. 1 della legge 662/1996:
“(…)
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”
Se l’attività esercitata NON possiede neanche uno dei citati requisiti, se non è un’attività artigiana, se non è un’attività professionale, se non è un’attività agricola, è un’attività industriale intesa quale attività non iscrivibile ai fini Inps.