Il lavoratore subordinato ha, tra gli altri, il c.d. Obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105 del Codice Civile che, testualmente, recita:
“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.”
Inoltre, esiste un principio generale, dettato dall’art. 1375 del codice civile che impone che tutti i contratti (compreso quello del lavoro subordinato) devono essere eseguiti secondo buona fede.
Rispettati i dettami legislativi, compreso eventuali regolamentazioni e/o limitazioni previste dal contratto collettivo di riferimento, nulla osta la coesistenza della partecipazione, anche di maggioranza, in una Società Startup e la posizione di lavoro dipendente presso un Istituto di Credito privato.
Restano ferme le eventuali incompatibilità e divieti previsti dal medesimo Istituto di Credito privato nel rispetto dei principi costituzionali e di legge.