Il comma 7 dell’art. 28 del D.L. 179/2012, conv. legge 221/2012, prevede testualmente che:
“La retribuzione dei lavoratori assunti da una società di cui all'articolo 25, comma 2, è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.”
Il successivo comma 8 prevede che:
“I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni: a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al comma 7 funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.”
Pertanto, quello che il lettore identifica come “stipendio”, deve essere costituito da una parte c.d. fissa, la quale non deve essere inferiore al minimo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, ovvero dai Contratti c.d. di prossimità, ed (eventualmente) da una parte variabile, verosimilmente individuata con lo strumento del c.d. work for equity, e comunque definita con le OO.SS.
Il Legislatore, con l’appoggio della c.d. “legislazione di sostegno”, di fatto, pretende per tutti i datori di lavoro, ancorché startup, l’applicazione per tutti i lavoratori subordinati dei contratti collettivi (nazionali e di prossimità) stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il datore di lavoro, ancorché startup, non può stabilire, in maniera unilaterale, uno “stipendio” per i propri lavoratori subordinati nella misura del “10% del valore di equity”; semmai, solo dopo aver applicato per la parte c.d. fissa, il contratto collettivo di riferimento, può concordare con l’altra parte (nel rispetto della legge e dello Statuto della medesima Società), la c.d. parte variabile utilizzando determinati parametri e/o conteggi.