L’art. 2105 c.c. prevede che “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.”
Pertanto, in costanza di rapporto di lavoro subordinato, vige il divieto di concorrenza. Alla cessazione del rapporto, cessa anche il divieto (salvo diversi accordi tra le Parti).
Il lavoratore che violi tale divieto può essere sottoposto al procedimento disciplinare di cui all’art. 7 della legge 300/70 (statuto dei lavoratori), quindi all’applicazione del provvedimento disciplinare, ossia il licenziamento per giustificato motivo soggettivo di cui all’art. 3 della Legge 604/1966, ovvero per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del codice civile.
Oltre al licenziamento, il lavoratore potrebbe dover risarcire i danni cagionati al suo (ex) datore di lavoro per la sua non esatta esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.).
Inoltre, trattandosi di responsabilità contrattuale, troverebbe applicazione il principio della presunzione della colpa, in questo caso, da imputare al lavoratore. Il datore di lavoro avrebbe solo l’onere della prova dell’inadempimento del lavoratore, (che, per esempio, si potrebbe concretizzare con la legittimità del licenziamento), e dell’ammontare del danno. Il lavoratore, per sottrarsi all’obbligo risarcitorio, dovrebbe provare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili.
In altri termini, una volta legittimato il licenziamento, l’ex datore di lavoro, ai fini della richiesta del risarcimento dei danni, non dovrà provare il nesso di causalità tra la concorrenza posta in essere dal lavoratore in costanza di rapporto, e i danni subiti, poiché è già stata come riconosciuta la colpa (contrattuale) al lavoratore. Il datore di lavoro potrà procedere con la richiesta, facendo seguito alla legittimità del licenziamento, “semplicemente” allegando, quantificando e provando i danni subiti.