Se l’uscita del socio è dovuta a causa di recesso, effettuato dello stesso, in conseguenza di quanto previsto dallo statuto societario è necessario predisporre una situazione patrimoniale redatta alla data di comunicazione del recesso da parte del socio. Il valore sarà determinato tenendo conto del reale valore di mercato della quota a quella data. La situazione patrimoniale evidenzierà un Patrimonio netto comprensivo del Capitale sociale, delle riserve e dell’utile in corso. Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine previsto dallo statuto e se non previsto dalla legge.
Se un socio esce da una srl quanto è il valore che gli deve essere dato? La quota di capitale sociale proporzionale in quel momento alla sua quota societaria?
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Buongiorno,
i vantaggi fiscali si applicano alle startup innovative a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale e per un massimo di 5 anni a decorrere dalla loro data di costituzione.
Inoltre con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”) sono state introdotte misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative.
- A seguito di un accertamento l'Agenzia Entrate contesta l'acquisto di quote di una startup da altro socio poichè non sarebbe investimento in startup . Esiste un riferimento normativo in merito che configura questa fattispecie come investimento in startupRisposta
Buongiorno,
è fondamentale capire le motivazioni per le quali l’Agenzia delle Entrate abbia contestato l’acquisto di quote. Infatti è possibile che siano riconducibili a tante fattispecie diverse, come ad esempio la perdita dei requisiti di startup innovativa.
- Spettabile ufficio, sono un ingegnere libero professionista con p.iva nel regime forfettario. Dovrei avviare anche una startup innovativa nella quale sarei socio unico, in tal caso il mio regime forfettario rimane sempre valido?Risposta
Buongiorno,
l’effettuazione di un investimento nel capitale sociale di una startup innovativa non preclude in alcun modo la permanenza nel regime forfettario.
Invece, il controllo della stessa società, in questo caso totale controllo perché si tratterebbe di un socio unico, è invece una delle motivazioni che precluderebbe la fattispecie stessa.