Essendo una s.r.l. non si può parlare di quota azionaria, bensì di quota sociale.
Non necessariamente. A volte, soprattutto se una società è appena stata costituita può succedere che il valore della quota sia valutato al valore nominale della quota stessa. Nella generalità dei casi però la valutazione della quota sarà invece oggetto di libera contrattazione tra la parte cedente e la parte acquirente differendo così il prezzo dal valore nominale. Se poi l’entrata del socio avviene mediante aumento del Capitale sociale spesso viene previsto il versamento di un fondo sovrapprezzo quota per riconoscere il differenziale di valore tra il valore nominale e il valore di mercato della società.
Se una società è costituita in srl e una nuova persona vuole entrare nella compagine sociale, la quota azionaria che avrà sarà direttamente proporzionale alla quota che versa rapportata al capitale sociale?
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Buongiorno,
i vantaggi fiscali si applicano alle startup innovative a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale e per un massimo di 5 anni a decorrere dalla loro data di costituzione.
Inoltre con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”) sono state introdotte misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative.
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Buongiorno,
è fondamentale capire le motivazioni per le quali l’Agenzia delle Entrate abbia contestato l’acquisto di quote. Infatti è possibile che siano riconducibili a tante fattispecie diverse, come ad esempio la perdita dei requisiti di startup innovativa.
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Buongiorno,
l’effettuazione di un investimento nel capitale sociale di una startup innovativa non preclude in alcun modo la permanenza nel regime forfettario.
Invece, il controllo della stessa società, in questo caso totale controllo perché si tratterebbe di un socio unico, è invece una delle motivazioni che precluderebbe la fattispecie stessa.